La normativa sul CBD in Italia è ancora poco chiara e questo non è certamente un bene per nessuno

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Il CBD è un composto che si trova nelle piante di cannabis e ne costituisce uno dei principali componenti assieme al THC. A differenza di quest’ultimo, però, non ha effetti psicoattivi e non è in grado di causare effetti di natura psicotropa.

Attualmente, in Italia il CBD è legalmente venduto sotto forma di estratto o di olio e può essere consumato da solo o in combinazione con altri prodotti alimentari.

Prodotti al CBD di qualità online su Justbob e su altri siti di riferimento per il settore, dunque, sono perfettamente legali e, pertanto, acquistabili da chiunque, a patto che questi rispettino le percentuali massime di THC imposte dalla normativa.

È importante notare a questo proposito che, secondo la legge italiana, il cannabidiolo deve provenire da piante di cannabis sativa che contengono meno dello 0,2% di tetraidrocannabinolo. Ciò significa che il CBD venduto nel nostro Paese non può essere estratto da piante di cannabis che contengono alti livelli di THC.

In Italia, il cannabinolo è stato legalizzato nel 2016, quando è stata approvata la Legge 241/2016.

Questa è dunque la norma che ha consentito la coltivazione di piante di canapa a basso tenore di THC. Tuttavia, quest’ultima non permetteva la produzione di cannabis a scopo commerciale. Per superare questo ostacolo, nel 2018 è stata approvata la legge 62/2018 che ha reso legale anche la coltivazione di canapa a fini commerciali.

Quest’ultima è stata introdotta per il sostegno e la promozione di tutte le attività relative alla filiera della Cannabis sativa L., considerata una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e all’arresto della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come possibile sostituto di altre piante da rotazione.

Secondo il testo, questa legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio Europeo, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Come espresso nella normativa, ora riportata testualmente per una maggiore chiarezza, il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

  • alla coltivazione e alla trasformazione;
  • all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
  • allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
  • alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
  • alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il cannabidiolo (CBD) è in tutto e per tutto una sostanza sicura e ben tollerata dagli esseri umani

L’OMS ha anche affermato che il CBD non presenta alcun potenziale di abuso o dipendenza ed è pertanto una sostanza da classificare come ‘non stupefacente’.

Il DPR 309/90 è il Decreto del Presidente della Repubblica che regola il commercio e la produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, le quali sono suddivise in tre categorie:

  • sostanze stupefacenti: hanno un potente effetto psicoattivo e sono pertanto considerate pericolose per la salute. È vietata sia la loro produzione che il loro commercio;
  • sostanze psicotrope: hanno un effetto psicoattivo meno potente rispetto alle precedenti, ma anche queste possono essere pericolose per la salute. È vietata la loro produzione e il loro commercio;
  • sostanze non stupefacenti: non hanno alcun effetto psicoattivo e, dunque, non sono considerate pericolose per la salute. La produzione e il commercio di queste sostanze sono consentiti, ma solo previa autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Lo stato del CBD, al netto delle evidenze, non è ancora normalizzato, ma il mercato continua a offrire modi ‘alternativi’ per proporre i suoi prodotti a chi intende farne uso

In tema di CBD ogni Paese ha le proprie leggi e normative in materia. In alcune nazioni questa sostanza è completamente illegale, mentre in altre è legale solo per scopi medici. Lo status normativo del CBD varia anche in base alla sua origine: alcuni Paesi ammettono solo quello ottenuto dalla canapa, mentre altri consentono la produzione di cannabidiolo prodotto a partire da qualsiasi tipo di pianta di cannabis.

Recentemente si è discusso del prepotente ingresso sul mercato dei cosiddetti ‘edibili a base di CBD’. Questi prodotti stanno guadagnando popolarità tra coloro che sono alla ricerca di metodi per ottenere i principali benefici di questa sostanza che, in più di un’occasione, ha dimostrato di avere degli effetti positivi sulla salute.

Ad oggi, sul mercato esistono diversi tipi di edibili a base di CBD, dalle caramelle ai biscotti. Si possono trovare anche miele, caffè, tè e persino condimenti per insalata infusi.

Ecco dunque che, in risposta a un panorama normativo non chiaro e a restrizioni e incomprensioni, gli edibili si stanno imponendo come un modo discreto e conveniente di assumere cannabidiolo, rappresentando una valida alternativa per chi non ama il sapore dell’olio di CBD o di altri prodotti a base di questa sostanza.

Per quanto riguarda l’Italia, però, possiamo per certo affermare che, sebbene qualcosa pare si sia mosso, la strada da fare per regolamentare questo settore sia ancora molto lunga.

 

 

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