Tariffe da revisionare. L’appello del sindacato italiano venditori ambulanti

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Arriva una lettera dal Sindacato Italiano Venditori Ambulanti, dal presidente Felice Califano, che pubblichiamo:

Facendo seguito alla nostra precedente nota del 14 maggio riconfermando integralmente tutto quanto in essa evidenziato, quale Organizzazione Sindacale di categoria, maggiormente rappresentativa degli operatori su aree pubbliche nella Regione
Campania, essendo stati informati che la Giunta Municipale ha provveduto ad adottare la tariffa per il Canone Mercatale con la Delibera n. 3 del 4 febbraio 2022 nella quale è previsto “di approvare per l’anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori da applicare ai fini del calcolo del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) per l’anno 2022, di cui all’ Allegato “A” dove sono previsti i seguenti coefficiente giornalieri moltiplicatori: per le Sagre pari ad 1,6 e per le aree di mercato pari a 2,40.

Esaminato l’atto, suddetto, abbiamo scritto: “riteniamo che per quanto riguarda il Canone Mercatale non risulta esatta la previsione in essa contenuta per le seguenti motivazioni”.

Premesso che: – il comma 838 stabilisce che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il Canone unico generico. – il comma 842 prevede che la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare per la classificazione dei
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti sia pari ad € 0,70; – il comma 843 prevede che il Comune applica le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e può prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25 per cento della medesima tariffa.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è obbligatorio applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.


Ciò premesso visto le Risoluzioni:


– n. 6 del 28 luglio 2021 con la quale il MISE ha sancito che il comma 843 “ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione. Per cui, al fine di
procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione“;
– n. 1 del 31 gennaio 2022 nella quale il MISE conclude “Pertanto, … dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati e al fine di soddisfare le richieste pervenute, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel
rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843”.


Tutto ciò premesso considerato che la categoria “è sul lastrico” e che gran parte degli Operatori su aree pubbliche è sulla soglia del fallimento, sperimentato, inoltre, che la ripresa è lenta ed incerta, per cui si prevedono tempi molto lunghi per il recupero della clientela in quanto la stessa è per la maggior parte composta da anziani e monoreddito, il nostro soddisfacimento sarebbe avere l’esonero del canone mercatale per il periodo 1 aprile 31 dicembre 2022, esonero non escluso dal comma 843.
Considerato che il comma 838 chiarisce che il canone mercatale di cui al comma 837, si applica in deroga alle disposizioni del comma 816 e non prevede alcun obbligo di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi precedenti.

Qualora l’Amministrazione non volesse o potesse accogliere la
nostra richiesta di esonero, considerato che per la classe del Comune di Cardito i limiti edittali previsti dalla vigente legge nazionale sono pari, per l’orario di vendita di 6 ore, arrotondati, come per legge, risultano max € 0,15 e minimo € 0,08, riteniamo che i coefficienti moltiplicatori approvati potrebbero far salire le tariffe da €0,7 a: per le sagre €1.12 e per i mercati a €1,68 al mq al giorno, portando le tariffe al di fuori della legge.


ABBIAMO SOTTOLINEATO CHE E’ UNA VERA FOLLIA IN CONTRASTO CON LA LEGGE E CHE DEL NOSTRO AVVISO E’ ANCHE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

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