In tutto il territorio caivanese, esistono circa dieci siti di aree extraurbane dove è possibile ritrovare dei rifiuti pericolosi abbandonati e accatastati, ma il fenomeno si presenta anche lungo le strade principali della città. Sono state ritrovate proprio oggi delle lastre di cemento amianto, in un angolo di un condominio presente a via Colonaton Fiore, a pochi passi dal lounge bar “Bloom”. Il primo intervento è stato effettuato dalle Guardie Ambientali d’Italia, sezione staccata di Caivano, che hanno proceduto all’isolamento delle lastre di cemento con dei nastri.
Adesso si aspetta la regolare procedura di smaltimento, che per legge, dev’essere svolta unicamente da ditte specializzate.
L’iter per lo smaltimento di amianto
È compito delle ditte specializzate di smaltimento amianto, procedere a:
- Verificare la presenza di amianto tramite un sopralluogo;
- preparare e inviare la documentazione per le autorizzazioni necessarie all’Asl, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori;
- incapsulare il materiale coprendolo con prodotti penetranti o ricoprenti;
- bonificare le superfici circostanti, sulle quali il prodotto in amianto poggiava; rimuovere il prodotto;
- smaltire definitivamente il prodotto in discarica.
La procedura è alquanto complessa, nonché costosa, questo spiega il motivo dell’abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi per strada. A parte il mancato sistema di video-sorveglianza, è utile sottolineare che manca una soluzione alternativa per lo smaltimento regolare di materiale pericoloso.
In attesa che venga approvato nel Comune di Caivano, lo “Studio di fattibilità per la raccolta, messa in sicurezza, prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti contenenti amianto “RCA” ai sensi dell’art.7 della Legge regionale n°20/2013, che prevede ai punti 2 e 4, la possibilità del comune di aderire ad un’opera di bonifica e altrettanto ai cittadini di usufruirne gratuitamente del servizio, ricordiamo che tale proposta di aderire al progetto fu già effettuata alla passata amministrazione, ma le risposte furono tutte negative.
ARTICOLO 7 LEGGE N°20/2013
Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto –RCA-
1. La Regione, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione, per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel territorio della Regione, e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, gli interventi di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all’attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti.
3. Nei siti di stoccaggio sono accettati rifiuti contenenti amianto solo se pervengono perfettamente imballati con indicazione del contenuto, del luogo di rimozione, del proprietario e degli estremi della prenotazione effettuata.
4. I cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all’ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione.
5. Possono, previa istanza, ricevere contributi per l’allestimento dei siti di stoccaggio i comuni che:
a) hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale;
b) hanno sottoscritto apposito protocollo d’intesa con l’Asl territorialmente competente .
6. I criteri di precedenza per l’assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono determinati con successivo disciplinare da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.