Per addentrarci meglio all’interno della querelle nata intorno all’adozione e all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo del comparto D.3.1. del Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano non possiamo esimerci dal focalizzare l’attenzione sulle procedure e le azioni messe in atto dall’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica guidato dalla Responsabile, Dott.ssa Filomena Grande.
La VAS, valutazione ambientale strategica, è un processo sistematico di valutazione dell’impatto ambientale applicato a piani e programmi ed ha l’obiettivo di valutare i possibili effetti ambientali di politiche, piani e programmi (comprese le loro varianti), nazionali, regionali e locali, durante la fase della loro elaborazione, prima cioè che vengano approvati.
In poche parole, la valutazione ambientale strategica consente di intervenire a monte sulle possibili scelte di piano, orientandole verso la sostenibilità.
Partiamo dal presupposto che l’adozione e l’approvazione dei PUA, come quello del comparto D.3.1. del PRG del Comune di Caivano, richiedono di essere sottoposti a parere di assoggettabilità VAS, come disciplinato dalle leggi normative vigenti in materia (D.Lgs. 152/06).
La prima domanda che tutti potremmo porci è perché il Comune di Caivano ha approvato, anche a danno della società proponente, un PUA in assenza della valutazione ambientale strategica, ma soprattutto perché l’Ente ha preferito demandare alla società proponente stessa di accertare se tale istanza dovesse, o meno, essere sottoposta alla procedura di assoggettabilità VAS.
Veramente il Comune di Caivano ha bisogno che sia la società proponente a “suggerire” le modalità della procedura presa in esame?
In ogni caso, solo successivamente all’adozione e approvazione del PUA, e dopo le innumerevoli denunce ed esposti alle Autorità Competenti, quali Carabinieri e Procura della Repubblica, non a caso il 22 luglio 2019, la Commissione Straordinaria del Comune di Caivano procedeva ad istituire l’Ufficio VAS preposto allo svolgimento delle funzioni di “Autorità Competente”, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 121 del 22/07/2019.
Solo in data 25/07/2019, circa 1 anno dopo l’adozione e l’approvazione del PUA, l’Ufficio Urbanistica del Comune di Caivano, con nota prot. n. 17964, trasmetteva all’Ufficio VAS il Rapporto Ambientale Preliminare, per avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.
Perché il Comune di Caivano ritiene di sottoporre il PUA alla procedura di assoggettabilità alla VAS, solo successivamente all’adozione e all’approvazione dello stesso e non preventivamente?
L’ufficio VAS nell’avviare la procedura, in data 01 e 02 agosto 2019, provvedeva ad inviare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) il Rapporto Ambientale Preliminare al fine dell’ottenimento di eventuali contributi alla procedura.
L’unica nota significativa che giungeva al Comune di Caivano era quella della Regione Campania, che attraverso i propri uffici, nel ricordare che l’area interessata non ricadeva all’interno di zone protette da Rete natura 2000, o altre aree protette, non rilevava né eccepiva nulla di particolare, demandando di fatto la competenza all’Ente stesso.
Nella stessa nota, però, la Regione Campania invitava il Comune di Caivano a verificare se gli interventi in oggetto ricadessero in alcune particolari tipologie quali:
- Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
- Progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;
- Costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto.
Dobbiamo ricordare, che il comparto D.3.1. , ricade all’interno delle zone artigianali e commerciali di nuovo impianto, pertanto, è quasi come se Regione Campania stesse dando i suggerimenti tecnici da seguire al Comune di Caivano.
Alcuni mesi dopo, precisamente il 28/10/2019, la Responsabile, Dott.ssa Filomena Grande, con nota prot. n. 26298, richiedeva all’Ufficio Urbanistica chiarimenti in merito all’effettivo dimensionamento del PUA, senza i quali si era impossibilitati ad esprimere un parere.
Cosa assai strana è la dichiarazione fornita, all’interno della relazione istruttoria allegata alla nota di richiesta chiarimenti, dall’Ufficio VAS dove si affermava che “nell’ambito del procedimento di approvazione del suddetto PUA, lo stesso fu escluso dalla procedura VAS, di cui al D.Lgs. n. 152/06, sulla base di un errato presupposto e pertanto si è reso necessario avviare la giusta procedura, ossia, la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del suddetto decreto”.
Un’ammissione di colpa degli errori commessi dagli uffici che presero in carico l’istanza? Ma, dunque, è così palese che questo PUA si stato approvato in assenza della VAS e, soprattutto, con errato dimensionamento?
Se così fosse, sarebbe davvero grave!
Ma, soprattutto, perché l’Ufficio VAS dichiara all’interno della relazione che “non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che l’attuazione del PUA proposto possa generare impatti significativi sull’ambiente e pertanto è da ritenersi che lo stesso sia da escludersi dalla procedura VAS”?
Fatto sta che nonostante la richiesta di chiarimenti sul dimensionamento del comparto, succeduta da un ulteriore nota di sollecito dei chiarimenti richiesti, avanzata in data 03 dicembre 2019, l’Ufficio Urbanistica non avanzava nessuna controdeduzione.
L’ufficio della Dott.ssa Grande non poteva che prendere atto del totale silenzio dell’Ufficio Urbanistica, tanto da portare l’Ufficio VAS, in data 06/12/2019, ad emettere un Decreto di Archiviazione del provvedimento, nel quale si precisava che “i richiesti chiarimenti non sono formalmente pervenuti a distanza di oltre trenta giorni dalla relativa richiesta formulata dall’Autorità Competente all’Autorità Procedente”.
Com’è possibile che l’Ufficio Urbanistica, per oltre 30 giorni, non provveda a fornire i chiarimenti richiesti sul dimensionamento del comparto? Cosa si vuole nascondere?
Perché l’Ufficio VAS, che nella relazione dichiarava che non ci fossero elementi tali da assoggettare a VAS il PUA, archiviava il provvedimento?
Troppe ombre e dubbi, poca chiarezza e trasparenza, troppi paradossi e pensieri contrari.
Nel prossimo articolo, che pubblicheremo la settimana prossima, tratteremo del dimensionamento del comparto e delle mille incertezze che su di esse gravano!